Approfondimenti sul caso del detenuto calabrese Pasquale Condello
Ancora una volta, nel dialogo sotto riportato, emerge la necessità di non contrapporre sicurezza collettiva a quella individuale, che comprende il primario diritto alla salute. Si torna sullo straziante caso di Pasquale Condello, un tempo condannato per un coinvolgimento nella 'ndrangheta, attualmente di fatto non più collegato alla devianza: da tempo, è più un paziente che un detenuto, la cui sofferenza psichiatrica, subentrata con la prigionia, è un dato incontrovertibile. Sono in corso accertamenti per definire il grado di tale patologia, ultimamente ancora più evidente che mesi fa; in ogni modo è chiaro che Pasquale Condello, entrato sano in carcere, nel corso degli anni ha subito un tracollo dell’equilibrio mentale. Del resto, la percentuale di persone che avvertono disequilibri mentali, dopo anni di reiterazione del regime di 41 bis, non è bassa, e, pur con vari gradi di intensità, variabili da persona a persona, non deve lasciare indifferenti. Situazioni, quindi, tra le più difficili, nelle già dolenti comunità delle carceri; luoghi di massima sicurezza, ma dove è minima la possibilità di umanizzazione della pena. Su queste tematiche si esprime così l’avvocata Federica Barbero, del foro di Novara, che, correttamente, cerca di approfondire la disponibilità di documentazione medica, in vista di una possibile collocazione differente per Pasquale Condello, che gli garantisca cure molto più adeguate al suo stato di salute. Le varie prigioni, pur avendo proprie direzioni sanitarie, non sempre possiedono al loro interno adeguati reparti sanitari, per situazioni più complicate. Lo stesso Pasquale Condello aveva iniziato a manifestare una profonda sofferenza psichiatrica già nel carcere di Parma, fornito di un centro clinico interno, che però non era riuscito a migliorarne la situazione. In tempi più recenti, si può ricordare che la stessa direzione sanitaria di varie carceri aveva ottenuto la detenzione in strutture esterne al carcere, di persone, anche dai nomi più “discussi”, le cui condizioni di salute risultavano talmente delicate, da dovere essere gestite fuori dal carcere: è stato, ad esempio, anche il caso, dovuto alla direzione sanitaria del carcere di Parma, con l’apporto di medici esterni, di Raffaele Cutolo, che, dichiarato non dimissibile, pur nelle gravi restrinzioni del 41 bis, era però potuto essere meglio curato, più correttamente, nell’ultimo periodo della sua vita, tra luglio 2020 e febbraio 2021; Raffaele Cutolo era stato infatti collocato in una struttura esterna: l’Ospedale Civile Maggiore di Parma, che è anche clinica universitaria. Tornando più specificamente alla situazione di Pasquale Condello, trovatosi un tempo in una situazione sfuggita di mano, in una guerra di ‘ndrangheta, va ricordato che è persona ormai particolarmente inerme, e che le misure di cura, connesse al diritto alla salute, sono anche doveri di legalità e civiltà, per coloro che ne siano responsabili. Inoltre, a parte il fatto che il diritto alla salute debba essere garantito a prescindere, e che possano esistere forme di detenzione non carceraria, è interessante ricordare che la stessa Corte Costituzionale, la più alta giurisdizione d’Italia, si è più volte espressa contro l’automaticità della ostatività della carcerazione, in caso di non collaborazione con la giustizia: non sempre dovuta a sicura pericolosità sociale, ma a volte dovuta al volere evitare in modo più deciso vendette trasversali, oltre ad essere frutto di remore sulle delazioni. Nel 2019, infatti, la Corte Costituzionale (Consulta) aveva aperto ai permessi premio, nell’aprile 2021 alla liberazione condizionale; già in precedenza, c’erano comunque stati alcuni casi di benefici, per “collaborazione impossibile”: quando si conosceva troppo poco di determinate organizzazioni, e situazioni comunque impossibilitanti per tale situazione. Un clima quindi più equanime e disteso si sta diffondendo su queste scottanti tematiche: del resto, ministra della Giustizia è divenuta proprio Marta Cartabria, già presidente della Corte Costituzionale. Una possibile collocazione detentiva esterna per Pasquale Condello è, comunque, qualcosa di minore di un beneficio: semplicemente è richiesta di un fondamentale diritto costituzionale alla salute.
Ricciardi: “Le condizioni mentali di Pasquale Condello sono da un certo tempo
allarmanti, addirittura in peggioramento, in un contesto di grave
isolamento, che metterebbe a dura prova chiunque: può spiegare più
specificamente quale sia la situazione e che gli ultimi, drammatici episodi?”
Barbero: “Il signor Condello indubbiamente soffre di disturbi della personalità, probabilmente legati proprio al regime carcerario cui è costretto. Negli ultimi anni ha riferito al personale sanitario del carcere degli episodi di violenza fisica: in particolare ha più volte riferito di ricevere scosse elettromagnetiche e di avere il timore di esser avvelenato. Frutto di un proprio delirio probabilmente...”
Ricciardi: “Pasquale Condello ha bisogno di cure specialistiche, ma il carcere ha
possibilità d cure limitate; del resto, il carcere non è un
ospedale...La difesa si sta muovendo per un possibile differimento della
pena? Ultimamente si sta parlando di più forme di detenzione non
carceraria, in centri di cura per malati psichiatrici: le R.EM.S....”
Barbero: “Sì, confermo. Logicamente gli Istituti detentivi classici non godono del personale sanitario necessario per offrire ad ogni detenuto il giusto ed adeguato supporto medico o psicologico. Stiamo valutando la possibilità di richiedere un trasferimento in altro Istituto carcerario dotato di reparto sanitario o, nel caso, un differimento pena con contestuale applicazione di una misura di sicurezza.
Ad oggi non possiamo però ancora dire come ci orienteremo, sono necessari esami clinici specifici per poter valutare quale sia la scelta più opportuna per a tutela della salute del signor Condello e per la contestuale tutela della sicurezza pubblica.”
Ricciardi: “ A prescindere da un possibile differimento della pena, che è compito
della magistratura, la stessa Direzione Sanitaria del carcere di Novara
ha delle responsabilità, e, in quanto misura di emergenza, ha il potere
di disporre collocazione in centro di cura esterno, nel momento in cui
non riesca più a gestire una situazione troppo grave: si sta muovendo
qualcosa in questo senso?”
Barbero: “No, al momento nulla di cui a nostra conoscenza. Su questo punto non ce la sentiamo neppure di entrare nel merito. Di fatto sono state tentate diverse visite psichiatriche a cui il più delle volte il detenuto ha però rifiutato di sottoporsi. Credo che anche il personale addetto stia comunque tentando di comprendere le problematiche di cui il Condello soffre.”
Ricciardi: “ Pasquale Condello è tuttora gravato dal 41 bis, ma il diritto
costituzionale alla salute è corretto venga prima di tutto: se anche il
41 bis rimanesse, una cura anche esterna deve essere una concreta
possibilità; inoltre, recentemente la Corte Costituzionale ha più volte
aperto ad una carcerazione non automaticamente ostativa, anche in caso
di non collaborazione con la giustizia. Pensa che il clima più equo al
riguardo potrà portare maggiore serenità anche su questo caso? Tenendo
presente che il differimento è anche meno di un beneficio, e nello
stesso tempo è qualcosa di più basilare...”
Barbero: “Beh sicuramente.. certo è che il regime carcerario di cui all'art. 41bis O.P. è stato concepito per limitate tipologie di reato e che, sin dall'introduzione, è un argomento particolarmente dibattuto che lascia aperti miriadi di quesiti. “
[Questo servizio è stato pubblicato sulla versione on line del giornale Dea Notizie, sui giornali telematici "Caserta24ore-Il Mezzogiorno", Quaderni Socialisti (con alcune integrazioni ulteriori)]
Introduzione e quesiti di